Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Se è ben vero che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 579 cod. pen., intendeva tutelare la vita umana intesa come bene https://tetrabookmarks.com/story18513182/la-gu%C3%ADa-m%C3%A1s-grande-para-casi-di-mafia