Sotto tale profilo la decisione viola, pertanto, il c.d. “minimo costituzionale”, in quanto priva completamente delle argomentazioni a supporto della affermata «irrilevanza» della insussistenza del costo de quo Impar appare pertinente neppure l’assunto che si tratterebbe di importi non riconoscibili in quanto afferenti a costi non effettivamente sostenuti dal https://jasperdwizy.blogsmine.com/30163843/ricorso-in-cassazione-una-visión-general